LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5223-2019 proposto da:
P.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO RICCIARDELLI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SALUTE e CONSIGLIO ORDINE MEDICI E ODONTOIATRI PROVINCIA NAPOLI;
– intimati –
avverso la decisione n. 51/2018 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto procuratore Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato RICCIARDELLI.
FATTI DI CAUSA
Con Delib. 8 gennaio 2014 il Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli infliggeva a P.N. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi uno.
Il P. impugnava tale provvedimento mediante ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (c.c.E.P.S.) invocando in via principale l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
Con la decisione oggi impugnata la Commissione respingeva il ricorso compensando le spese.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.N. con unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 97,98 e 111 Cost., D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 17 e del D.P.C.M. 27 dicembre 2016 in relazione all’art. 362 c.p.c., avendo la C.C.E.P.S. deciso il giudizio in composizione tale da non rispettare il principio di terzietà del giudice.
La censura è fondata.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 215/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui detta norma faceva riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui anzidetto è stato disposto il rinnovo della C.C.E.P.S. con D.P.C.M. 27 dicembre 2016, il quale tuttavia è a sua volta stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 769 del 6.2.2013, sempre in ragione della presenza, nella nuova composizione della Commissione, di dirigenti del Ministero della Salute, uno dei quali – tra l’altro – è l’estensore della decisione oggetto della presente impugnazione.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale e della successiva sentenza del Consiglio di Stato, la Commissione non può essere composta da membri stabilmente inseriti nell’ambito del ramo della pubblica amministrazione facente capo al Ministero della Salute, ancorchè delegati dal Consiglio Superiore della Sanità, perchè privi dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile per l’esercizio del potere giurisdizionale.
L’assenza dei predetti requisiti, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipanti all’organo nella sua interezza, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi de e citate caratteristiche.
Come già ritenuto da questa Corte in altre fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, da quanto esposto riscende che la decisione della Commissione centrale impugnata, in quanto assunta da un organo privo dei predetti requisiti essenziali di imparzialità e indipendenza, è affetta da nullità rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3254 del 07/02/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12138 del 17/05/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30476 del 23/11/2018).
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso la decisione impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, diversamente composta, la quale provvederà a liquidare anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019