LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24258/2018 proposto da:
D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Fraternale del Foro di Pesaro, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito l’Avvocato del ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO.
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Ancona, con decreto n. 9031/2018, depositato in data 16/07/2018, ha respinto la richiesta di D.O., cittadino del Senegal, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie;
– in particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo, quand’anche credibile, non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine, trattandosi di una vicenda di vita privata e di giustizia comune; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava dai Report, tra gli altri, del UNHCR, EASO, nonchè dal sito del Ministero degli Esteri e dal sito Refworld del 2016-2017); non ricorrevano poi le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano.
-avverso il suddetto decreto, D.O. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva);
-il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del decreto per vizio di costituzione del giudice, in violazione dell’art. 276 c.p.c. nonchè del D.I. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 essendo stato il provvedimento emesso (all’esito di adunanza con rito camerale) da un organo collegiale (composto da giudici togati facenti parte della Sezione specializzata nella materia dell’immigrazione), che non aveva partecipato all’unica udienza di comparizione delle parti, tenutasi davanti al G.O.T. Dott.ssa P.F. (non facente oltretutto parte della Sezione specializzata istituita nella materia dell’immigrazione presso il Tribunale di Ancona), il quale aveva, all’esito concesso termine per note scritte e rimesso gli atti “avanti al Giudice tutelare”.
RITENUTO
che:
-è necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Ancona, non presente in atti, malgrado istanza di trasmissione formulata ritualmente dal ricorrente.
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo, in Pubblica Udienza, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019