Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32304 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10928-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO G. DISTEFANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3802/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA DISTACCATA di CATANIA, depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivo, contro la società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.l. e per quanto di ragione nei confronti dei soci della società cancellata D.M.G. e L.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della società contribuente, sono stati annullato tre avvisi di accertamento emessi a carico del sodalizio per la ripresa a tassazione di IRES, IVA, IRAP per l’anno 2009. Secondo la CTR l’Ufficio non era legittimato ad emettere atti impositivi nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese dal 25.2.2011. L.G. e D.M.G., si sono costituiti chiedendo che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva, mentre non si è costituita la società intimata.

L’Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, artt. 110 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2495 c.c., comma 2, rilevando che essendo stato proposto il ricorso introduttivo e quello in appello proposti dalla società già cancellata, l’azione non era proponibile.

La censura è fondata.

Ed invero, è fatto incontestato (cfr. ricorso Agenzia delle entrate, pag. 1; controricorso ex soci della società, pag. 2) che l’Agenzia delle entrate ha notificato i tre avvisi di accertamento alla società il 12.12.2014, e, dunque, in epoca successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese risalente al 25.2.2011.

Orbene, tenuto conto della cancellazione della società in data 6 marzo 2003, la società non aveva la legitimatio ad causam per proporre impugnazione in data successiva alla suddetta cancellazione, posto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti e le Sezioni Unite hanno, inoltre, riconosciuto alla norma in esame “effetto espansivo” anche alle società di persone, quale quella di specie, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso dalla data dell’1 gennaio 2004 (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4062).

Questa Corte, del resto, con riferimento all’effetto estintivo delle società (sia di persone che di capitali) derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, ha già avuto modo di precisare che il “D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass., sez. 5, nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; Sez. 6-5, nn. 15648/15, 19142/16, 11100/17).

In conclusione, questa Corte è ferma nel ritenere che, con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” trattandosi di impugnazione improponibile, poichè l’inesistenza della società è rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. V, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21125/2018, Cass. n. 4778/2017 -.

Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo, avvenuto in epoca successiva alle notifiche degli accertamenti, eseguite alla società già cancellata dal registro delle imprese, la società anzidetta non poteva proporre impugnazione avverso i tre avvisi.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla società Siciliana Stucchi Coop. a r.l., in quanto già estinta al momento della presentazione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado e, quindi, già da allora priva di capacità processuale.

Resta assorbita la questione relativa alla legittimazione passiva degli ex soci.

In ragione della particolarità della questione e del consolidarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

PQM

La Corte:

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dinanzi al giudice di primo grado dalla società Siciliana Stucchi Coop. a r.l..

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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