LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24115-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI PARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE SANSONE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 57/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise che, in controversia su diniego di rimborso dell’IRPEF per le annualità dal 2003 al 2008 (per Euro 168.439,92 – equivalente al 60 % Euro 280.733,21 di quanto interamente versato a titolo di imposta), ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo tempestiva la richiesta del contribuente formulata nel termine di decadenza di quattro anni, rilevando nella fattispecie – relativa a rimborso di imposte dirette – la normativa prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e non il diverso termine previsto, invece, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21(2 anni).
C.A. si costituisce con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 giacchè, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’istanza di ripetizione dell’indebito è soggetta al termine decadenziale stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anzichè al termine quadriennale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 23589/2012) ha già avuto modo di affermare che – qualora si verta in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – che si applica solo se tali versamenti non sono dovuti ab origine – applicato dalla CTR, ma a quella di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. nn. 3575/10, 10838/05).
Tale presupposto non può che essere ricollegato alla data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2009: l’emanazione di tale disposizione infatti – segnando l’insorgenza del diritto restitutorio – costituisce, ad un tempo, il presupposto della pretesa restituzione, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, individua quale dies a quo del prescritto termine di decadenza.
L’istanza di rimborso de qua risulta effettuata dal contribuente in data 3 maggio 2012, quando era già decorso il termine di due anni previsto dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
La CTR ha, pertanto, errato nel ricondurre la fattispecie per cui è causa alla disposizione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 ritenendo tempestiva l’istanza formulata, dovendo, invece, trovare applicazione l’ipotesi residuale prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, con conseguente declaratoria di decadenza dal diritto alla ripetizione, giacchè intempestiva.
La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla CTR del Molise, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019