LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25922-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e del TERRITORIO, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SUPERCONAD SNC DI F.O. & C. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3228/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 06/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARTA ENZA.
RILEVATO
che:
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, per Irepf IVA e Ilor, proposta da Superconad snc di F. O. & C. in persona del leg. Rappres. C.S., della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo rientranti nei benefici fiscali anche i contribuenti che avevano già versato l’imposta, preso atto della tempestività dell’istanza.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a unico motiva; i contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1 comma 665, nonchè dell’art. 108 TFUE e art. 117 Cost., comma 1, poichè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente contestato, la possibilità di rimborso per incompatibilità con l’ordinamento comunitario (in quanto integrante aiuto di Stato in violazione col principio di libera concorrenza), trattandosi nella fattispecie di attività d’impresa, come peraltro emerge sia dalla struttura societaria della contribuente (Superconad snc) sia dalla natura delle imposte di cui si chiede il rimborso (IVA e IRAP).
Ritenuto che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2. lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450);
deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 19133 del 2019; n. 19070 del 2019; n. 17484 del 2019).
La sentenza, non conforme ai superiori principi, deve essere cassata e rinviata alla CTR della Sicilia per un nuovo esame. La CTR provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 11 dicembre 2019