Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32332 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18787/2018 proposto da:

A.E.M.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA depositato il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2019 dal cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. A.E.M.I., cittadino egiziano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Milano, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18 ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Milano e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo essendosi il decidente astenuto dall’esaminare ai fini del pronunciato rigetto talune circostanze di fatto afferenti alla titolarità del permesso di soggiorno, all’attività lavorativa, alla paternità di un figlio minore, all’assenza di precedenti, al possesso di un alloggio e agli accertamenti ancora in corso in ordine all’unico fatto commesso nell’ambito familiare.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è inammissibile.

Va, invero, previamente rimarcato che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale egli non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, di modo che ogni censura diretta a sindacare il contenuto delle valutazioni operate dal decidente di merito, quando questi abbia dato, come qui, congrua ed adeguata giustificazione del proprio assunto, si risolve nella rappresentazione di un mero dissenso valutativo privo di valenza cassatoria.

3. La denunciata violazione motivazionale, peraltro, si rivela inoltre parzialmente inveritiera giacchè talune delle circostanze asseritamente pretermesse dal decidente di merito sono state invece dal medesimo debitamente valutate (attività lavorativa, alloggio, allontanamento dalla famiglia, ecc.) quantunque con un esito ben diverso da quello auspicato dal ricorrente; non soddisfa, poi, l’obbligo di autosufficienza, dal momento che il ricorrente non indica il quomodo ed il quando delle allegazioni fattuali di cui il decidente non avrebbe effettuato l’esame; e decampa, infine, dal perimetro di attuale ricorribilità per cassazione dell’errore motivazionale, posto che, anche se fosse evocabile riguardo ad esse la veste di fatti secondari, le circostanze in questione palesano solo l’insoddisfazione del ricorrente per l’apprezzamento fattone dal decidente di merito.

4. Va dichiarata perciò l’inammissibilità del ricorso.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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