Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32336 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28484/2018 proposto da:

I.S.F., domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Torino;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2019 dal cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. I.S.F., cittadina marocchina, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Torino, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18 ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Torino e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5.1 e 7 posto che nella specie il foglio notizie era stato predisposto mediante la previsione di risposte multiple, non si prestava ad una esatta comprensione ed era stato redatto unicamente in lingua italiana.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo è inammissibile.

Ed invero l’allegazione operata con il motivo introduce una questione nuova che non avendo formato oggetto di vaglio da parte del decidente di merito non può essere sottoposta al vaglio di questa Corte, il cui giudizio ha “per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte” (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787) 3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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