LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9694/2018 R.G. proposto da S.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Ameriga Petrucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI POTENZA e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Potenza depositata il 20 settembre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
RILEVATO
che S.B., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione, per dieci motivi, avverso l’ordinanza del 20 settembre 2017, con cui il Giudice di pace di Potenza ha rigettato il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza il 18 luglio 2017;
che il Prefetto di Potenza ed il Ministero dell’interno non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che il ricorso, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 22 marzo 2018 ed avente ad oggetto un’ordinanza non notificata, risulta proposto in data successiva alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, depositato il 20 settembre 2017;
che l’impugnazione va dichiarata pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019