Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32357 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10471-2019 proposto da:

C.R., G.P., difensori della Società

DAUNIA MEDICA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato G.P.;

– ricorrenti –

contro

M.S., DAUNIA MEDICA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33304/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

gli Avv.ti G.P. e C.R. nella qualità di difensori della Società Daunia Medica S.p.a. hanno presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 33304 del 2018, emessa nel giudizio intentato da M.S. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 620 del 2016, denunziando l’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali, poste a carico della parte soccombente, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;

M.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il ricorso va accolto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. Un. 16037 del 2010) secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi d’impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

in definitiva, il ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza attualmente impugnata – notificato personalmente anche alla parte di cui si è assunta la difesa – va accolto, e al dispositivo va ad aggiungersi quanto segue: “spese da distrarre in favore degli Avvocati G.P. e C.R., dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza Cass. n. 33304 del 2018 con conseguente aggiunta dopo le parole “accessori di legge” delle seguenti: “spese da distrarre in favore degli Avv.ti G.P. e C.R. dichiaratisi antistatari”. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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