LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31244/2018 R.G. proposto da:
F.C., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Carlo Staccioli del Foro di Roma (indirizzo PEC carlostaccioli.ordineavvocatiroima.org);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastatoit);
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 2055/2018 depositato il 27/07/2018;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce, chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero la trasmissione degli atti al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– riferiva F.C. di essere cittadino del Camerun, originario del villaggio di ***** e di aver lasciato il paese di origine in quanto minacciato di morte dai complici del padre, che era partecipe di una banda di falsari di monete e da questi ricattato per questioni economiche; detti individui avevano fatto irruzione presso la sua famiglia, violentato la madre e la sorella, costretto il richiedente a un rapporto sessuale con la madre, rapito il padre e il fratello; egli si era trasferito presso lo zio che aveva denunciato il fatto alla polizia. Quindi, egli aveva conosciuto una vicina dello zio che si era offerta di mandarlo a scuola se avesse avuto rapporti sessuali con lei; la donna per questo era stata denunciata alla polizia e saputo della denuncia lo aveva minacciato di morte; per sottrarsi a questa situazione, che gli aveva causato anche ricoveri in ospedale per la pressione psicologica subita, aveva deciso di fuggire;
– avverso detto decreto si propone ricorso per Cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, b, c, per avere il Tribunale rigettato ex art. 35, comma 10 del ridetto D.Lgs., la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione, stante la mancata videoregistrazione dell’audizione personale del richiedente di fronte alla Commissione territoriale;
– sul punto, la Corte preliminarmente rileva che la questione posta non consente la decisione della controversia in Camera di consiglio, risultando invece opportuna la fissazione della pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019