Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32371 del 11/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO ***** S.A.S. e del socio accomandatario M.M., in persona dei cur. fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Spena, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Tatiana Tarli, in Roma, via Bella Villa n. 66/D, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

O.U.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 14.2.2014, n. 410/2014, RG 4515/2013;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.11.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FALLIMENTO ***** S.A.S. e del socio accomandatario M.M. (FALLIMENTO), impugna il decreto Trib. Napoli 14.2.2014, n. 410/2014, RG 4515/2013 che, in parziale accoglimento dell’opposizione svolta L. Fall., ex art. 98, da O.U. avverso il decreto con cui il competente giudice delegato aveva negato l’ammissione al passivo del suo credito per prestazioni rese verso la società, ha ammesso il medesimo, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per Euro 25.000.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso, benchè notificato a mani del portiere il 13.3.2014, non ha conseguito il completamento della procedura prevista all’art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, poichè non stato dato conto, nè prodotto, l’avviso al destinatario dell’avvenuto adempimento mediante lettera raccomandata;

2. risulta così non rispettato il principio per cui “nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario” (Cass. s.u. 18992/2017).

P.Q.M.

la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con termine al ricorrente di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472