LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a., in amm. str., in persona del comm.str. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Ruggiero, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Luciana Francioso, in Roma, viale Parioli n. 54, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
J.B. TECHNOLOGIES s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Rosa Mauro, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Simone, in Roma, piazza dei Carracci n. 1, come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010, rep. 4951/2014;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.11.2019;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. SOCIETA’ ITTICA EUROPEA S.I.E.A. s.p.a. in amm.str. (SIEA), impugna la sentenza App. Roma 23.5.2014, n. 3484/2014 R.G. 7419/2010 che, in accoglimento dell’appello di J.B. TECHNOLOGIES s.p.a. (già F.M.C. Technologies Italia s.p.a. ( B.J.) avverso la sentenza Trib. Roma 29.1.2010, n. 2185, ha ammesso al passivo della prima e in chirografo il credito dell’appellante per 749.608,82 Euro, oltre interessi legali dalle scadenze e sino all’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, a titolo di canoni locativi di macchinari di lavorazione;
2. ricorso è su tre motivi, cui resiste B.J. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, al quale a sua volta si oppone il ricorrente in via principale con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
il Collegio dà atto che con istanza del 15.11.2019 le parti, facendo espresso riferimento ad “accordo stragiudiziale in fase di perfezionamento”, hanno chiesto concorde differimento dell’udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019