Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32392 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24999-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.A.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato PALLOTTA LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BATTAGLIESE GUIDO LUIGI;

– controricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 335/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente G.M.A.R. proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso, relativamente a un trust – in cui quest’ultimo era il disponente e P.S. la trustee – per il pagamento di imposte ipotecarie e catastali;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che, nel caso del trust, il suo semplice effetto segregativo non manifesta di per sè alcuna maggiore capacità contributiva, nè in capo al disponente nè rispetto al trustee, non essendo manifestato in modo chiaro l’arricchimento del beneficiario; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il G. si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-49, convertito in L. n. 286 del 2006, in quanto il trust crea un vincolo di destinazione e l’imposta de qua colpisce i vincoli di destinazione;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. n. 22754 del 2019, 19167 del 2019 e 16699 del 2019);

ritenuto che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l’effetto segregativo tipico del trust non manifesta, di per sè solo, alcuna maggiore capacità contributiva, nè in capo al disponente nè in capo al trustee (destinatario – ma non in via definitiva – del trasferimento) in ragione della fisiologica provvisorietà del trasferimento di ricchezza;

ritenuto pertanto che il motivo di ricorso è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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