Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32394 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25754-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTARDI RICCARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 648/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso un preavviso di fermo;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello, annullando il preavviso di fermo e condannava Equitalia al pagamento di 450 Euro per ciascuno dei due gradi di giudizio;

il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, art. 4, dell’art. 2233 c.c., comma 2, dell’art. 111 Cost. in quanto la CTR avrebbe liquidato le spese quantificandole al di sotto dei minimi tariffari e senza fornire alcuna spiegazione al riguardo;

ritenuto che il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea una liquidazione – come quella di specie – omnicomprensiva e non specifica per i giudizi di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5250; Cass. 9 marzo 2007, n. 5318, Cass. 30 luglio 2002, n. 11276 e Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5250; Cass. 15 novembre 2017, n. 27020, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari);

ritenuto pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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