Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32396 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13005/2017 proposto da:

Alcol D. Fin-Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Spallanzani Lazzaro n. 22/a, presso lo studio dell’avvocato La Marca Ermanno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Usai Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio dell’avvocato Sinibaldi Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato Cirulli Massimo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Leonardo Greppi n. 77 presso lo studio dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero, rappresentato e difeso dall’avvocato Fimiani Carlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per rinuncia.

La Corte:

PREMESSO che la Alcol D. Fin-Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 6 aprile 2016;

che i sigg.ri C.V. e A.G. hanno depositato controricorso.

RILEVATO

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;

che i controricorrenti hanno accettato la predetta rinuncia;

che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione dei controricorrenti;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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