LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15430/2017 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RE TANCREDI 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PARISELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato X.Y. ;
– ricorrente –
contro
V.S., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE N. 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO PICA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2062/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
FATTI DI CAUSA
E’ stata impugnata da R.A., con ricorso fondato su cinque ordini di motivi, la sentenza n. 2062/2017 della Corte di Appello di Roma.
Con tale decisione detta Corte territoriale pronunciava – a seguito di riassunzione del R.A. – in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 11431/2009 di questa Suprema Corte.
Con tale ultima sentenza, su ricorso di R.M. e V.S. (rispettivamente acquirente del fondo per cui si controverte ed avente a causa), veniva cassata la precedente sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1459/2007.
Con tale prima pronuncia la medesima Corte distrettuale – in accoglimento, per quanto rileva nell’odierna sede, di una delle censure innanzi ad essa mosse – aveva condannato l’appellato R.M. all’arretramento della costruzione posta sul proprio fondo fino a dieci metri dal confine.
Tanto all’esito dell’appello interposto dal R.A. avverso la decisione del G.O.A. – sezione stralcio del Tribunale di Frosinone n. 1312/2002, che – decidendo in ordine a varie originarie domande – accertava, quanto ai limitrofi fondi delle parti in causa – lo sconfinamento dell’originario convenuto R.M. in danno della proprietà dell’originario attore R.A. per metri lineari 25 con relativa condanna alla restituzione e lo sconfinamento dell’attore in danno di una parte comune per metri lineari nove con obbligo di restituzione della parte occupata.
La prima decisione della Corte di Appello di Roma del 2007, gravata, come detto, di ricorso da parte di R.M. e V.S., era stata cassata con la succitata sentenza n. 11431/2009.
Con detta decisione questa Suprema Corte – ritenuta l’inammissibilità del ricorso incidentale del R.A., in accoglimento dell’unico proposto motivo del ricorso principale relativo, in sostanza, al suddetto disposto arretramento a metri dieci dal confine della costruzione realizzata sul proprio fondo dal R.M. – demandava al giudizio di rinvio di accertare se sussisteva o meno, secondo i principi di legge in materia, un obbligo di arretramento della costruzione giusta la rivalutazione della ricorrenza o meno della prevenzione rivalutando la sussistenza o meno di fabbricati fronteggianti sul fondo del R.A. all’epoca della realizzazione della nuova costruzione posta in opera dal R.M..
Con la seconda decisione della Corte di Appello di Roma, avvenuta all’esito di rinnovata CTU, nel rigettare – nuovamente e per la parte interessata al giudizio di rinvio – l’originario appello del R.A. accertava che non ricorreva una ipotesi di fabbricati fronteggianti fra quello preesistente del 1976 del R.A. e quello di R.M. (poi divenuto di proprietà della V.) nel 1981.
Il tutto con la conseguenza dell’inoperatività delle disposizioni sulle distanze fra gli edifici e, quindi, del venir meno della condanna all’arretramento data dalla prima decisione della Corte territoriale.
Il ricorso del R.A. è resistito con controricorso del R.A. e della V..
Con istanza in data 16 luglio 2019 il R.A. ha richiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere disattesa la suddetta istanza del R.A. non ravvisandosi estremo alcuno che renda necessaria una trattazione in pubblica udienza.
2.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata per carenza di jus postulandi del procuratore delle parti appellate-odierne controricorrenti.
Viene, al riguardo, dedotto un preteso “conflitto di interessi” poichè il medesimo legale assisteva sia il venditore ( R.M.) che l’acquirente ( V.S.) del fondo confinate con quello dell’originario attore-odierno ricorrente.
Il motivo non è ammissibile stante:
la manifesta carenza di interesse dell’odierno ricorrente a prospettare conflitti di interessi eventualmente coinvolgenti altre parti;
la novità dell’allegazione di tale eccezione e l’inesistenza di una pretesa conseguente sanzione consistente nella “nullità” (che, a dire del medesimo ricorrente, deve “così intendersi”) del mandato difensivo e dell'”assunzione dell’incarico in favore di entrambe le (suddette) parti”.
Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile 3.- Il secondo motivo del ricorso è, in sintesi, così rubricato “nullità/invalidità/inefficacia della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – Inammissibilità/nullità/non condivisibilità della motivazione/ conflitto con il dictat contenuto da sentenza penale della Corte di Appello di Roma”.
Il motivo non può essere accolto.
La decisione, in sede di rinvio (così come si avrà modo di specificare ancor più in seguito), non poteva che adeguarsi al dictum di questa Corte.
E’, quindi, del tutto corretta, una volta verificata l’inesistenza di edifici fronteggianti, la sentenza oggi gravata col ricorso in esame.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
4.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la presunta “nullità/invalidità/inefficacia della sentenza impugnata”.
Il motivo è del tutto inammissibile.
Sebbene rubricato (erroneamente) con riguardo a pretesa violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lo stesso motivo appare poi dolersi su una “violazione dei limiti del giudizio di rinvio”. Orbene, a prescindere dal fatto che l’eventuale violazione dei suddetti limiti rientrerebbe – come corretto riferimento – in altro parametro normativo, deve comunque rilevarsi quanto segue.
La gravata decisione del Giudice del rinvio ha correttamente applicato quanto previsto dalla sentenza n. 1143/2009 provvedendo, quindi, ad una nuova pronuncia che – attesi gli accertamenti svolti nella sede propria del giudizio di merito – non poteva che essere difforme dalla precedente e cassata decisione di appello n. 1459/2007.
Al riguardo le lagnanze della parte ricorrente non possono che essere ritenute del tutto infondate e, pertanto, il motivo va respinto.
Per di più e decisivamente, deve evidenziarsi che – in ossequi a quanto prescritto con la prima decisione di cassazione di questa Corte, il Giudice del rinvio correttamente (e come dallo stesso affermato a pag. 5) “vincolato al dictum della Suprema Corte”, una volta accertato che “i due edifici non si fronteggiano” e distano mt. 32,23, non poteva che provvedere conseguentemente in considerazione della “inoperatività delle disposizioni sulle distanze tra edifici”.
Il motivo è, quindi, del tutto infondato e va respinto.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “nullità/invalidità(inefficacia della sentenza”.
Il motivo è carente quanto alla prescritta espressione della specifica norma di legge pretesamente violata in relazione al solo citato art. n. 360 c.p.c., n. 3 (fatto già di per sè deponente per l’inammissibilità del motivo qui in esame).
Lo stesso motivo appare, poi, inerire il preteso “carattere esorbitate” dell’accertamento svolto dall’ausiliario della Corte di Appello adita e peraltro pure omaggiata in ricorso da manifestato “apprezzamento per lo scrupolo” dimostrato nell’aver “disposto una CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi e l’epoca di costruzione delle unità immobiliari intestate a R.A. e M.”.
Trattasi, quindi, di una sorta di censura (inammissibile) sulla valutazione, nel errrrito, dell’accertamento svolto.
Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile.
6.- Con il quinto motivo di ricorso si svolge una non meglio individuabile doglianza “in ordine alla invocata misura cautelare e art. 373 c.p.c.”
Il motivo è del tutto inammissibile.
7.- Il ricorso deve, pertanto, essere – nel suo complesso – rigettato.
8.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.
9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019