Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32444 del 11/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8041/2018 proposto da:

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE dello Stato, presso i cui uffici domicilia in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2721/2017 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositato il 6/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.11.2016 presso la Corte d’Appello di Bari, C.F. chiedeva la condanna del MINISTERO della GIUSTIZIA e del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE all’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio civile, definito con la sentenza n. 309/2015 della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Puglia.

Con decreto n. 2915/2016 del 30.12.2016, il Consigliere Delegato della Corte d’Appello di Bari accoglieva il ricorso, ingiungendo al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre alle spese di lite.

Il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso e il pedissequo decreto al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con ricorso, depositato il 23.2.2017 e notificato esclusivamente al C., il Ministero della Giustizia proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre all’infondatezza della domanda.

Si costituiva in giudizio il C. proponendo una domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva, previa revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e a una maggiore somma.

La comparsa di costituzione del C. non era notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che così rimaneva contumace.

Con decreto n. 2721/2017, depositato in data 6.9.2017, la Corte d’Appello di Bari accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda per equo indennizzo proposta dal C. e accolta nel decreto ingiuntivo del 30.12.2016; accoglieva l’impugnazione incidentale proposta dal C. e condannava il MINISTERO dell’ECONOMIA al pagamento di Euro 5.000,00 e delle spese di lite, già poste a carico del Ministero della Giustizia.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia sulla base di due motivi; l’intimato C.F. non ha svolto difese.

1. – Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (la) Nullità del decreto per violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2”, per violazione del principio del contraddittorio, previsto dall’art. 101 c.p.c., letto in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.000,00 oltre spese legali, senza che lo stesso fosse mai stato chiamato in giudizio o avesse avuto legale conoscenza di domande formulate nei propri confronti.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – E’ pacifico (e lo si evince chiaramente dal decreto impugnato) che all’Amministrazione resistente fosse stato notificato solo l’originario ricorso e il pedissequo decreto del 2016, con il quale era ingiunto esclusivamente al Ministero della Giustizia il pagamento dell’equo indennizzo a favore del ricorrente C..

Non ritenendo, pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze di proporre alcuna opposizione, al medesimo non veniva mai notificata la comparsa di costituzione depositata dal C., con la quale il medesimo proponeva impugnazione incidentale al fine di sentir condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze in luogo del Ministero della Giustizia. Perciò il Ministero dell’Economia e delle Finanze restava contumace in tale giudizio, non avendo avuto conoscenza del giudizio di opposizione, che costituisce la fase processuale attraverso la quale è assicurata la piena esplicazione del contraddittorio, che, invece, si è svolto esclusivamente tra il C. e il Ministero della Giustizia.

Tale decreto è quindi nullo avendo la Corte d’Appello condannato il Ministero dell’Economia in aperta violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente Ministero lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 3”, là dove la Corte territoriale non ha rilevato che la domanda originariamente proposta dal ricorrente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze era stata implicitamente rigettata con il decreto del 2016, da ritenersi definitivo per non avere il C. proposto alcuna opposizione.

2.1. – La pronuncia di fondatezza del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto all’esame del merito del secondo motivo.

3. – Il primo motivo va accolto, con assorbimento del secondo. Il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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