LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22689-2016 proposto da:
DITTA INDIVIDUALE Z.M., già OMICRON SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO GALLUCCI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso l’Avv. FABIO ROVITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARMELA PUPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1040/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto;
udito l’Avvocato MICHELE VENTURIELLO per delega.
RILEVATO
che la Omicronr s.r.l.: conveniva in giudizio Equitalia ETR s.p.a.r per opporsi a un’iscrizione ipotecaria, deducendo la mancata notifica delle cartelle sottese, la mancata previa intimazione di pagamento, la violazione delle norme della legge sul procedimento amministrativo e dello statuto del contribuente, e la prescrizione; chiedeva altresì il risarcimento dei conseguenti danni;
il Tribunale, davanti al quale resisteva l’esattore, rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, in particolare, non era stata idoneamente censurata la decisione di prime cure, tenuto conto che, prima della devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie relative all’iscrizione ipotecaria, era proponibile davanti al giudice ordinario solo la deduzione di violazione della soglia minima di 8.000 Euro, in quanto equiparabile ad un’eccezione d’impignorabilità dei beni, e, nel caso, i temi sottesi all’opposizione ne erano estranei, sicchè residuavano profili qualificabili in termini di opposizione formale agli atti esecutivi, con conseguente inappellabilità;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la ditta individuale Z.M., già Omicron s.r.l., articolando sette motivi;
resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata anche come opposizione all’esecuzione, che, siccome proposta anteriormente alle modifiche di settore apportate dalla L. n. 248 del 2006, radicava la giurisdizione ordinaria, tenuto altresì conto del fatto che il limite degli 8.000 Euro per iscrivere ipoteca non riguardava la giurisdizione;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancata notifica della previa intimazione di pagamento;
con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta impossibilità d’iscrivere ipoteca per i ruoli anteriori al settembre 1999;
con il quarto motivo si prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla deduzione di mancato avviso delle conseguenze dell’inadempimento, fermo restando che l’esattore non aveva provato la validità dei titoli producendoli in copia;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta mancanza di notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 24 Cost., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, mancata indicazione dell’ufficio presso cui avere informazioni e dell’autorità presso cui promuovere il riesame, modalità e termini per adire l’autorità o impugnare l’atto opposto;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta prescrizione;
Rilevato che:
il ricorso è tardivo;
secondo la giurisprudenza di questa Corte ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime d’impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (Cass., 11/01/2012, n. 171);
nel caso, la Corte territoriale ha qualificato l’opposizione come in parte all’esecuzione, in parte agli atti esecutivi (pagg. 5-7 della sentenza gravata), e la sentenza è stata dichiarata non notificata, ma il termine di cui all’art. 327 c.p.c., senza computare la sospensione feriale, risulta essere stato superato;
va inoltre evidenziato che neppure vi è censura diretta a contrastare la qualificazione in termini di opposizione esecutiva;
a ciò si aggiunga poi che:
a) non è stata specificata e documentata la pretesa successione della ricorrente alla Omicron s.r.l., parte opponente nel giudizio “a quo”: il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. U., 25/02/2009, n. 4468, Cass., 04/11/2016, n. 22507), salva la sufficienza di una specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione solamente qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Cass., 11/04/2017, n. 9250);
b) il ricorso viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la parte non specifica l’esatto contenuto dei crediti e non riporta il contenuto degli atti processuali richiamati, incluso quello di appello cui rimanda genericamente (Cass., 31/05/2011, n. 11894, Cass., 20/08/2015, n. 17049), oltre a non specificare idoneamente i contenuti e il perimetro temporale della questione inerente alla prescrizione;
c) i motivi di ricorso non si misurano specificatamente e dunque idoneamente con la “ratio decidendi”, d’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, in materia tributaria, perchè non afferente all’impignorabilità dei beni, e d’inappellabilità dei residui motivi in quanto da qualificare quali opposizioni agli atti esecutivi;) spese secondo soccombenza;
quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve ritenersi che lo stesso ha natura di obbligazione tributaria “ex lege” che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione1con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (nel caso neppure risultante), trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280 e 161. (Cass., 05/04/2019, n. 9660).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 10.000,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019