LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13328/2018 proposto da:
B.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERICA ROMANI;
– ricorrente –
contro
M.S., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO BASSI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2453/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;.
RILEVATO
che:
G.A. e M.S. agirono per sentir dichiarare l’inefficacia – ex art. 2901 c.c. – dell’atto stipulato in data 8.10.2014 con cui B.M. (che assumevano loro debitrice nella qualità di presidente dell’Associazione C.B. Onlus) ed il marito Ma.An. avevano costituito un fondo patrimoniale in cui erano stati conferiti i beni immobili di proprietà (esclusiva o pro quota) della medesima B.;
il Tribunale di Reggio Emilia accolse la domanda e dichiarò l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo nei confronti degli attori;
La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame principale della B. e ha dichiarato inammissibile quello incidentale tardivo del Ma.;
ha proposto ricorso per cassazione la B., affidandosi a due motivi (tali sono quelli effettivamente sviluppati a pagg. 7 e segg., benchè nella “sintesi” contenuta a pagg. 3 e 4 ne vengano preannunciati quattro); hanno resistito gli intimati a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO
che:
risulta fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti sul rilievo dell’avvenuta notificazione della sentenza, non dichiarata dalla B.;
nel fascicolo dei controricorrenti è, infatti, presente copia della sentenza di appello con relata di notifica ricevuta in data 23.10.2017 dall’avv. Mimmi (domiciliatario della B.) e in data 25.10.2017 dall’avv. Romani (difensore della B. e del Ma.);
ne consegue che la notifica del ricorso, avviata in data 14.4.2018, è stata effettuata quando era ampiamente scaduto il termine “breve” decorrente dalla notificazione della sentenza;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della B. al pagamento delle spese di lite;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019