LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10467-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
TARA DI BARRA CARACCIOLO GIOVINA & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio CAPPONI & DI DALCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO DE FEO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7825/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la S.A.S. Tara di Barra Caracciolo Giovina & c., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicato in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dalla società, dichiarando nullo l’avviso di accertamento emesso a carico della stessa per la ripresa a tassazione di IVA e IRAP per l’anno 2010.
La società intimata si è costituita con controricorso e memoria. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario, è fondato.
Ed invero, occorre fare applicazione anche nel presente procedimento del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1). La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass., Sez. Un., n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario.
Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
A tali principi non si è uniformato il giudice di merito, posto che il giudizio promosso dalla società Tara s.a.s. è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari – quali soci accomandanti e accomandatari esistenti dei quali è la stessa società a dare atto nel controricorso a pagina 5 sub punto 2), sicchè il giudizio è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2.
Va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza, compensando le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla CTP di Napoli per i provvedimenti di sua competenza, compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019