Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32515 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE t

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19403-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIO MARIA RAIMONDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10720/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, della CAMPANIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente aveva prestato servizio come funzionario civile con contratto internazionale presso la Nato: andato in pensione invocava la propria esenzione dal pagamento delle imposte su suddetta pensione;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che la pensione dovesse qualificarsi come retribuzione differita;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che i funzionari civili con contratto internazionale sono assoggettati al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), e che la pensione, in quanto retribuzione differita, rientrerebbe nel concetto di emolumento di cui al citato art. 8;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia respinto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 18 settembre 1962, n. 2083, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, in quanto tale disciplina esenterebbe dal pagamento delle imposte stipendi ed emolumenti, non anche la pensione;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (Cass. 15 gennaio 2019, n. 705);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha apoditticamente ritenuto che la pensione potesse rientrare nel concetto di emolumenti di cui al citato art. 8;

ritenuto pertanto che il motivo è fondato, che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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