LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8366-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato RITA BUCOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO CARRATO;
– ricorrente –
contro
DOTT. P.M. SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 544/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 544/04/12 del 1 ottobre 2012, pubblicata il 23 ottobre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 252/16/11 del 28 giugno 2011, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente P.M. avverso il preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo, targato *****, giusta presupposte cartelle di pagamento.
2. – L’Agente della riscossione, con atto del 22 marzo 2013, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: esattamente il giudice di primo grado ha ritenuto la invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto anche in relazione alle notificazioni effettuate dall’agente della riscossione tramite il servizio postale, deve applicarsi “la particolare procedura di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 3” con il ministero dell’ufficiale giudiziario o degli altri soggetti abilitati alle notificazioni.
2. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agente della riscossione denunzia, promiscuamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26 e 60, e “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, deducendo che legittimamente l’esattore può provvedere alla notificazione degli atti impositivi, direttamente, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione raccomandata con avviso di ricevimento, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o degli altri agenti notificatori abilitati e senza la osservanza della formalità della redazione della relazione della notificazione, la quale si perfeziona colle sottoscrizioni, apposte sull’avviso di ricevimento, dall’agente postale e dalla persona che riceve la raccomandata.
Soggiunge (gradatamente) il ricorrente che, comunque, la supposta invalidità della notificazione delle cartelle sarebbe da ritenersi sanata per il conseguimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e che, in nessun caso, la nullità della cartella di pagamento “caduca la legittimità della pretesa erariale azionata”.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1 – E’ assorbente la denunzia della violazione di legge.
La giurisprudenza di legittimità è affatto concorde nella affermazione del principio di diritto secondo il quale ” in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato ” (Sez. 3, sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Rv. 642933 – 01; Sez. 5, sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 29022 del 05/12/2017, Rv. 646433 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 17248 del 13/07/2017, Rv. 644897 – 01; Sez. 5, sentenza n. 23511 del 18/11/ 2016, Rv. 641871 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 – 01; e Sez. 5, sentenza n. 6198 del 27/03/2015, Rv. 635007 – 01. Cfr. inoltre, in ordine alla alternativa forma semplificata della notificazione diretta tramite il servizio postale dell’agente della riscossione, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23 luglio 2018).
3.2 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Mentre, la considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito, consiglia la compensazione delle spese relative.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019