LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11586-2013 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 02/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 78/21/12 del 6 marzo 2012, pubblicata il 2 aprile 2012, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 10/63/2011 del 12 gennaio 2011 (di inammissibilità del libello introduttivo) con l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente Z.M., nei confronti dell’Agente della riscossione (avverso il preavviso di fermo amministrativo e in relazione alle due delle presupposte cartelle di pagamento, relative a carichi tributari pertinenti alla imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per gli anni 2001 e 2003), ha compensato per intero le spese del doppio grado del giudizio (N. B. per vero la dicitura ” Nulla per le spese. ” che anche nel dispositivo della sentenza precede la statuizione della compensazione, appare frutto di evidente refuso, essendo assolutamente pacifica e fuori discussione la costituzione in giudizio della parte vittoriosa).
2. – Il contribuente, con atto del 26 aprile 2013, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
3. – L’Agente della riscossione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la compensazione delle spese esclusivamente sulla base del rilevo della ” mancata costituzione ” dell’Agente della riscossione soccombente.
2. – Il ricorrente, dolendosi della omessa condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese processuali, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Il ricorrente deduce: la totale soccombenza dell’Agente della riscossione ne comportava la condanna al pagamento delle spese processuali; la Commissione tributaria regionale non ha dato conto della disposta compensazione; solo “la contumacia” della parte vittoriosa consente al giudice di non pronunciare condanna alla rifusione delle spese a carico del soccombente; la denegata rifusione lede il diritto di azione e difesa, pregiudicandone l’effettivo soddisfacimento.
3. – Il ricorso è fondato.
E’ assorbente il rilievo della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, ultima parte (nella originaria formulazione vigente all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata) in relazione al richiamato art. 92 c.p.c. (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, e in vigore ratione temporis).
3.1 – In tal senso merita di essere riqualificato il riferimento normativo della disposizione di legge della quale il ricorrente ha denunziato la violazione con (improprio) riferimento alla disposizione generale dell’art. 91 c.p.c..
Innanzi tutto, per il giudizio davanti le commissioni tributarie, trovano applicazione le specifiche disposizioni (di analogo contenuto) del ridetto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15.
Inoltre la doglianza formulata del ricorrente per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della legge, è evidente riconducibile – in considerazione del pregnante e univoco profilo contenutistico della censura proposta – alla inosservanza del richiamato art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione sopra indicata (v. da ultimo ex multis, circa la riqualificazione giuridica dell’erroneo riferimento normativo operato dal ricorrente qualora ” la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura “, Sez. 5, ordinanza n. 12690 del 23/05/2018 Rv. 648743 – 01)..
3.2 – La norma dispone ” Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “.
La Commissione tributaria regionale è incorsa nella patente violazione della disposizione in quanto ha illegittimamente posto a fondamento della operata compensazione delle spese del doppio grado del giudizio la mancata costituzione in giudizio della parte soccombente.
Soccorre in proposito il principio di diritto fissato, esattamente in termini, dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo (…) alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese ” (Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 – 01; cui adde Sez. 6 – 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270 – 01).
3.3 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio (in diversa composizione) perchè, uniformandosi al superiore principio di diritto, provveda alla regolamentazione delle spese del doppio grado di merito.
A norma dell’art. 385 c.p.c., comma 3, la Corte rimette al giudice di rinvio la pronuncia sulla spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile. il 20 giugno 2019 Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019