LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12851-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ONORATO NOCCO;
– ricorrente –
contro
D.F., elettivamente domiciliata in ROMA BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE DE MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO MARASCIULO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 13/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 122/14/2012 del 25 ottobre 2012, pubblicata il 13 novembre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 143/12/11 del 27 settembre 2011, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente D.F. nei confronti dell’Agente della riscossione avverso la iscrizione di ipoteca su un immobile e avverso il fermo amministrativo di un veicolo, eseguiti dall’esattore in relazione a cinque cartelle di pagamento presupposte.
2. – L’Agente della riscossione ha proposto, con atto del 10 maggio 2013, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
3. – La contribuente intimata ha resistito mediante controricorso del 19 giugno 2013 e con successiva memoria del 4 giugno 2019.
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria provinciale – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza appellata condividendo l’assunto della Commissione tributaria provinciale circa la nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte siccome eseguite presso la residenza della contribuente (in Bari alla via della Costituente, n. 43), laddove costei anteriormente, a far tempo dal 2002, mediante la comunicazione per l’apertura del conto fiscale, aveva stabilito il domicilio alla via Alberotanza, n. 18, della stessa città.
2. – L’Agente della riscossione ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 2, e art. 59, comma 2, e alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 27, 28, 29 e 30.
Il ricorrente deduce: al tempo della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, la contribuente risiedeva in Bari alla via della Costituente, n. 43; pertanto, era colà fiscalmente domiciliata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58; nè era intervenuta alcuna valida elezione di un diverso domicilio fiscale nelle forme stabilite dalla legge, à termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; mentre a tale fine è irrilevante la indicazione del domicilio, contenuta nella comunicazione di apertura del conto fiscale.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1 – Devono essere innanzi tutto disattese le eccezioni di inammissibilità della impugnazione proposte dalla contribuente col controricorso sotto i profili concorrenti:
a) del difetto (rectius: della validità) della procura speciale del difensore, siccome priva di ” qualsiasi riferimento non solo al provvedimento impugnato ma anche al tipo di impugnazione “;
b) della a specificità dei motivi, per l’asserita carenza delle indicazioni b1) ” delle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata ” in contrasto colle norme di legge;
b2) di ” argomentazioni intellegibili ed esaurienti ” a confutazione.
3.1.1 – La procura speciale, redatta nella specie ” a tergo ” dell’ultima pagina del ricorso notificato, è da ritenersi validamente conferita.
La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nel senso della piena validità della procura speciale apposta in calce ovvero a margine del ricorso per cassazione pur se priva della specifica menzione del provvedimento impugnato o del tipo del mezzo di impugnazione da esperire: ” Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ” (v. ex multis Sez. 6 – 2, sentenza n. 18468 del 01/09/2014, Rv. 632042 – 01).
L’affermazione del principio di diritto in parola merita di essere estesa al caso, ricorrente nella specie, della procura redatta (non in calce nè a margine, bensì) ” a tergo ” dell’ultima pagina della copia notificata del ricorso per cassazione.
Ricorre, infatti, il criterio identico secondo il quale ” la posizione topografica della procura è idonea (…) a dar luogo alla presunzione di ri-feribilità al giudizio cui l’atto accede ” (Sez. L, ordinanza n. 19923 del 23/07/2019, Rv. 654787 – 01), in quanto ” l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità ” (Sez. 2, sentenza n. 14437 del 27/05/2019, Rv. 654078 – 01).
3.1.2 – La superiore, sintetica esposizione del motivo di ricorso rende palese che la censura di violazione di legge, proposta dal ricorrente colla enunciazione dei pertinenti riferimenti normativi, è assistita da adeguata e specifica motivazione, in quanto l’Agente della riscossione ha correttamente e adeguatamente formulato la questio iuris e stigmatizzato l’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione regionale tributaria per aver ritenuto invalide le notificazioni eseguite presso la residenza della ricorrente, sulla base del fallace presupposto che la indicazione contenuta nella comunicazione per l’apertura del conto fiscale avesse comportato la modificazione del domicilio fiscale.
3.2 – In ordine al merito del ricorso, giova premettere quanto segue.
Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c), la notificazione – salvo il caso della consegna in mani proprie – ” deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario “.
Il domicilio fiscale del contribuente, nel caso di persona fisica residente nel territorio dello Stato, è costituito dalla residenza anagrafica, secondo quanto stabilisce il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere – preventivo – del contribuente di indicare quello proprio all’Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, ” il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)” (Sez. 5, sentenza n. 1206 del 20/01/2011, Rv. 616312 – 01; Sez. 5, sentenza n. 27129 del 28/12/2016, Rv. 642380 – 01).
Peraltro il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), prevede “la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano”.
La norma prescrive che tale domicilio (se non risultante dalla dichiarazione annuale) deve essere comunicato “a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con le modalità stabilite con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate”.
La facoltà in questione si differenzia dalla semplice ” dichiarazione di domicilio, consistente nell’indicazione di un luogo, compreso nel comune d’iscrizione anagrafica (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2), in cui è possibile eseguire le notifiche, e da cui discende l’obbligo, in capo alla Amministrazione finanziaria, di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio e la conseguente invalidità della notifica eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto (Sez. 5, sentenza n. 6113 del 16/03/2011, Rv. 617444 – 01; Sez. 5, n. 11453 e n. 11454 dell’11/05/2018).
3.3 – Tanto premesso è affatto pacifico che, nella esaminata fattispecie, la contribuente – all’epoca delle notificazioni anagraficamente residente e, pertanto, fiscalmente domiciliata in Bari alla via della Costituente n. 43 – non ha esercitato la suindicata facoltà.
La odierna intimata ha, invece, indicato un diverso domicilio (in Bari, alla via Alberotanza, n. 18) nella comunicazione per l’apertura del conto fiscale del 17 giugno 2002, istituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 27.
Ma tale comunicazione non ha comportato la variazione del domicilio fiscale disciplinato dalle superiori disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 60.
Pertanto la Commissione regionale tributaria è incorsa nella denunziata violazione di legge dell’art. 58, citato, là dove ha reputato invalide le notificazioni eseguite dell’Agente della riscossione presso la residenza anagrafica della contribuente, sulla base dell’erroneo presupposto in diritto, che la comunicazione per l’apertura del conto fiscale avesse determinato la variazione del domicilio fiscale (dalla via della Costituente, n. 43, a via Alberotanza, n. 18, di Bari).
3.4 – In conclusione deve essere affermato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., il seguente principio di diritto:
“In tema di notificazione degli atti impositivi, la indicazione di un nuovo, differente indirizzo, contenuta nella comunicazione per l’apertura del conto fiscale, di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 27, non comporta variazione alcuna del domicilio fiscale del contribuente”.
3.5 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e in rinvio – anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione regionale tributaria della Puglia in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e procederà alli esame delle residue censure formulate col libello introduttivo e riproposte dalla contribuente nelle controdeduzioni presentate alla Commissione regionale tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019
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