LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
su. ricorso 6302-2013 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO FRANCESCO SERESCIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 166/2012 della COMM.TRIB.REG. d NAPOLI, depositata il 16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta camera di consiglio del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 166/47/2012 del 6 luglio 2012, pubblicata il 16 luglio 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 472/6/2010 del 18 giugno 2010, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente P.M. avverso l’avviso di accertamento del maggior reddito di Euro 1.205.284,00 ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno 2005, addizionali, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – Il contribuente, mediante atto del 27 febbraio 2013, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 2 aprile 2013.
E, successivamente, con memoria del 7 agosto 2018, la resistente Avvocatura ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, esponendo che, giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Napoli del 28 giugno 2018, il contribuente si era utilmente avvalso delle definizione agevolata della controversia e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
4. – Analoga richiesta ha formulato il ricorrente con memoria depositata il 19 luglio 2019, corredata dalla pertinente documentazione.
CONSIDERATO
1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 26 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019