LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6844-2015 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio elettivo in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE NATALE;
– ricorrente –
contro
HOTEL JOLI’ SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, e lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3964/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 18/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3964/01/14 del 23 ottobre 2014, pubblicata il 18 dicembre 2014, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 469/10/11 di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Hotel Jolì s.r.l. avverso la cartella di pagamento recante l’importo complessivo di Euro 12.684,88 a titolo di pagamento di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuta per l’anno 2008, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – L’Ente impositore, mediante atto del 10 marzo 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. – La contribuente intimata ha resistito con controricorso del 4 maggio 2015.
E, con atto del 5 ottobre 2015, ha prodotto copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, presentata il 2 ottobre 2017, della relativa ricevuta e del pertinente bonifico bancario.
Quindi, con memoria del 30 luglio 2019, depositata il 3 settembre 2019, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
4. – L’Ente impositore ricorrente, con memoria del 28 agosto 2019 depositata il 1 settembre 2019, preso atto della definizione agevolata della controversia, ha concluso per “l’estinzione del procedimento per intervenuto pagamento del tributo in forma agevolata”.
CONSIDERATO
1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 26 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019