LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7101/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
G.C., in qualità di erede di C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pannuzzo, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 405, presso l’avv. Stefano Casu;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4167/17/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, del 24/9/2015, depositata il 5/10/2015 e notificata il 14 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 4167/17/15 del 24/9/2015, depositata il 5/10/2015 e notificata il 14 gennaio 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (di seguito C.T.R.), ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per il mancato deposito dell’avviso di spedizione del ricorso in appello nel termine di trenta giorni dalla avvenuta spedizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (per il giudizio di primo grado) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (per il giudizio di appello);
la C.T.R. riteneva che il suddetto deposito fosse necessario ai fini della verifica della tempestività dell’appello e della costituzione in giudizio dell’appellante e che la sua mancanza non fosse in alcun modo sanabile ex post;
2. avverso la suddetta sentenza ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate, deducendo che la tempestività dell’appello e della costituzione in giudizio dell’appellante potevano agevolmente dedursi dall’avviso di ricevimento, ritualmente prodotto in atti, da cui risultava il rispetto dei termini di legge;
3. il contribuente si è costituito, resistendo con controricorso;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e art. 22, comma 1, nonchè dell’art. 156 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
1.2. il motivo è fondato e deve essere accolto;
1.3. le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione oggetto di causa, aderendo ad un orientamento maggioritario (sentenza n. 12185 del 2008 seguita nel 2011 dalla sentenza n. 9173; conf. nn. 18373-1656514010- 10816-10815-4002 del 2012; n. 7645 del 2014; n. 12027 del 2014; n. 14183 del 2015; n. 18296 del 2015; n. 19138 del 2016), hanno affermato il principio secondo cui “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass. S.U. sent. n. 13452/17);
tanto premesso, ne consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso scopo di verificare la tempestività del ricorso (in primo grado o in appello);
il secondo interrogativo rimesso alle Sezioni Unite riguarda la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato;
sul punto, nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. S.U. sent. n. 13452/2017);
riguardo alla specifica fattispecie in esame, la C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per il mancato deposito dell’avviso di spedizione del ricorso in appello nel termine di trenta giorni dalla avvenuta spedizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (per il giudizio di primo grado) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (per il giudizio di appello), senza verificare se, come dedotto dall’Agenzia ricorrente, fosse stato tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento e se da esso fosse ricavabile la data certa della spedizione, ai fini della tempestività del ricorso;
1.4. pertanto, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019