Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32584 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14788/2016 R.G. proposto da:

A.T.E.R., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Padova, in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Taro n. 35;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1904/26/15 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, emessa il 6/7/2015, depositata il 18/12/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

RILEVATO

CHE:

1. la A.T.E.R., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Padova (di seguito A.T.E.R.), ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1904/26/15 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (di seguito C.T.R.), emessa il 6/7/2015, depositata il 18/12/2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rigetto sulle istanze di rimborso Irap per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, relative alle somme versate dalla contribuente sui finanziamenti per l’Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito finanziamenti E.R.P.);

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che: la normativa applicabile al caso di specie fosse il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 3, che prevedeva che i contributi erogati in base a norma di legge concorressero alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili; i finanziamenti E.R.P., destinati alla costruzione e manutenzione straordinaria incrementativa di beni immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica, non fossero correlati ad oneri indeducibili, poichè tali interventi erano deducibili con le particolari modalità previste per i redditi fondiari; che, in tema di imprese di trasporto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12835/2015, aveva affermato che erano soggetti ad Irap anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l’anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile; tale specifica indicazione normativa non potesse essere sostituita dalla mera affermazione dell’imprenditore di aver utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili;

il giudice di appello, quindi, affermava che i finanziamenti de quo concorressero alla formazione del valore della produzione, essendo correlati a costi deducibili o, comunque, non essendo dimostrata la loro correlazione a costi indeducibili;

riteneva, inoltre, che la “valutazione sostanziale” del ruolo istituzionale dei soggetti coinvolti non potesse influenzare, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., Dott. Mazzucato, la corretta interpretazione delle norme in esame, nel senso dell’imponibilità ai fini Irap dei contributi oggetto di causa, confermata anche dall’iniziativa legislativa, all’epoca non discussa dal Parlamento, sull’esenzione fiscale dei finanziamenti e contributi pubblici;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all’Avvocatura delle Stato, che ha espresso il consenso alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dai difensori autorizzati a tanto e debitamente comunicato a controparte, che ha sottoscritto accettando la compensazione delle spese del giudizio;

pertanto, visto l’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rituale rinunzia, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunzia, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019

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