Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32599 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12334-2013 proposto da:

FW POWER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

FW POWER SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RITENUTO

Che:

– FW Power srl, ricorrente avverso la sentenza 66/29/12 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall’Agenzia delle entrate, con nota prodotta in atti.

CONSIDERATO

Che:

– sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta;

– la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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