LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorse 3366-2014 proposto da:
D.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACCBELLI, Che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;
– controricorrente
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 294/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
RILEVATO
Che:
Con ricorso in Cassazione D.C.C. chiedeva alla suprema Corte la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Napoli sez. 50 n. 294/50/13, che si costituiva con controricorso la Agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto, che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate costituita davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti.
RITENUTO
Che:
le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019