LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12063-2014 proposto da:
OMEGA COSTRUZIONI GENERALI SRL, F.G., F.E., eleattivamente domiciliati in FIRENZE VIA DEL ROMITO 3/A presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO GAMBETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ROSSI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO;
– Intimata –
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 33/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
RILEVATO
che:
Con ricorso in Cassazione la società Omega Costruzioni Generali srl, F.E., F.G., chiedevano a questa Corte la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Firenze n. 33 / 25 /13, che si costituiva la Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica, successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere.
RITENUTO
Che:
le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019