Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32675 del 12/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 35313/2018 R.G. proposto da:

N.J., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonio Almiento con studio in Oria (BR), vico Torre S. Susanna n. 18 (indirizzo PEC almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 2658/2018 depositato il 29/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda di N.J. che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero ordinarsi al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– riferiva il richiedente di essere cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, e di essersi allontanato dal paese di origine in quanto accusato ingiustamente dai parenti di un suo operaio della morte di questi a causa di un infortunio sul lavoro; costoro gli avevano svuotato il negozio e l’avevano aggredito fisicamente. Nonostante l’intervento della polizia che l’aveva protetto dalla violenza, egli temeva di esser ucciso da tali soggetti al suo ritorno in quanto le minacce di morte erano continuate anche dopo l’intervento della forza pubblica;

– avverso detto decreto N.J. propone ricorso per Cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame del ricorrente; ci si duole in sostanza del fatto che il Tribunale non abbia fissato l’udienza di comparizione del richiedente, sebbene quest’ultimo ne avesse fatto richiesta ai sensi dell’art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b), in quanto non era disponibile la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale;

– sul punto, la Corte preliminarmente rileva che la questione posta non consente la decisione della controversia in Camera di consiglio, risultando invece opportuna la fissazione della pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472