Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32676 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 35314/2018 R.G. proposto da:

O. alias O.A. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonio Almiento con studio in Oria (BR), vico Torre S. Susanna n. 18 (indirizzo PEC almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 2657/2018 depositato il 29/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda dei O. alias O.A. che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero ordinarsi al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– riferiva il richiedente di essere cittadino della Nigeria, originario di Agbor nel Delta State, in quanto alla morte del proprio zio (sacerdote del gruppo religioso *****), egli era stato chiamato a prendere il suo posto. Avendo rifiutato, in quanto cristiano, aveva iniziato ad avere problemi con l’apparato riproduttore per oltre un mese; temendo per la presenza di tal gruppo di persone, aveva lasciato il paese;

– avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione O. alias O.A. con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame del ricorrente; ci si duole in sostanza del fatto che il Tribunale non abbia fissato l’udienza di comparizione del richiedente, sebbene quest’ultimo ne avesse fatto richiesta ai sensi dell’art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b), in quanto non era disponibile la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale;

– sul punto, la Corte preliminarmente rileva che la questione posta non consente la decisione della controversia in Camera di consiglio, risultando invece opportuna la fissazione della pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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