LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1156-2013 proposto da:
D.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CAMICI, che rappresenta difende unitamente all’avvocato PIETRO SCUDELLER;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TORTONA DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 11/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.4/10/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
CHE:
D.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte n. 87/22/11 che ha confermato la sentenza della CTP di Alessandria n. 01/06/10 con cui era stato accolto solo in parte il ricorso contro l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 20054V0014900, relativo all’acquisto di prima casa ed alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per mancato trasferimento della residenza.
A seguito dell’istanza di definizione agevolata, D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, depositata il 22.12.2017, il contribuente ha fatto pervenire a questa Corte, l’11.10.2019, l’istanza di estinzione del giudizio, avendo provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione (del quale integrale pagamento produce copia) con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
CONSIDERATO
CHE:
L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria.
Il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019