LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14684-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FERRARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11312/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, n. 11312/2016 dep. 9 dicembre 2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2011 proposto da L.P., ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento del Capo Ufficio controlli (Dott. L.A.), per mancanza della indicazione del nominativo e della durata di validità della delega, peraltro non pubblicata.
La società non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto e prodotta in giudizio non contenesse l’indicazione nominativa del delegato e la durata di validità della delega.
Il motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n. 18383/2019) che, superando un pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.
La sentenza impugnata, negando validità alla delega conferita sulla base degli ordini di servizio per il solo fatto che negli stessi non fosse specificamente indicato il nominativo del soggetto delegato e la durata della delega, non risulta conforme alla menzionata pronuncia di questa Corte.
In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie ricorso cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019