LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30997-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 956/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che in controversia su impugnazione da parte del Fallimento ***** srl in liq. di avviso di accertamento per Ires anno 2012, ha accolto l’appello della contribuente. In particolare la CTR ha ritenuto sussistere la necessità di redazione di un processo verbale di constatazione preventivo, L. n. 4 del 1929, ex art. 24, nonchè la violazione dello statuto del contribuente, art. 12, comma 7, mancando la dimostrazione dei motivi di urgenza che avrebbero potuto giustificare l’emissione immediata del provvedimento impositivo.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 4 del 1929, art. 24, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo è fondato, non sussistendo nella fattispecie, relativa a omessa dichiarazione, l’obbligo di redazione di pvc, necessario esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all’acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti c.d. a tavolino (Cass. 8246/2018; 18103/18).
Nè vi è un generalizzato obbligo all’attivazione di un contraddittorio preventivo col contribuente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 20036/2018).
La sentenza impugnata è univocamente difforme da tali principi di diritto, essendo del tutto pacifico che quello in questione è un avviso di accertamento emesso “a tavolino”, non essendovi stato alcun previo accesso presso i locali di esercizio dell’attività della contribuente.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019