Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32903 del 13/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23073 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. C.A.D. 2000 e s.r.l. Metalcorde, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta mandati speciali in calce al controricorso, dagli avvocati Stefano Betti e Paolo Panariti, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Celimontana, n. 38;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 13 luglio 2012, n. 117;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle dogane ha recuperato nei confronti di s.r.l. Metalcorde e della sua rappresentante indiretta CAD 2000 maggiori dazi e ha irrogato le relative sanzioni in relazione ad alcune importazioni di cavi di acciaio non rivestiti, corredati di certificati di origine rilasciati dalla Camera di commercio di Seoul;

– la pretesa impositiva scaturiva dall’accertamento dell’origine cinese della merce, in base alle indicazioni dell’OLAF e della conseguente applicazione del dazio antidumping, imposto con regolamento CE n. 1796/99 sulle importazioni di cavi di acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese;

– il relativo avviso di accertamento è stato impugnato da entrambe le società, che ne hanno ottenuto l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;

– quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistente la buona fede dell’importatore, in mancanza di elementi da cui dedurre che egli potesse avere sospetti della diversa origine della merce;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, cui reagiscono le società con controricorso, che illustrano con memoria.

CONSIDERATO

che:

1.- preliminarmente le contribuenti eccepiscono la tardività del ricorso, in quanto, assumono, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata, risalente al 13 luglio 2012, consegnato per la notificazione soltanto in data 26 novembre 2013, quando cioè il termine lungo annuale, applicabile al tempo dei fatti, per quanto maggiorato per due volte del periodo di sospensione feriale, era già inutilmente decorso;

– risulta, peraltro, dagli atti che l’Agenzia ha tentato una prima notificazione del ricorso il 7 ottobre 2013, che è risultata non essere andata a buon fine;

– il ricorso è, allora, inammissibile, in base al principio affermato da Cass., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594, secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

– nessuna allegazione di tali circostanze eccezionali è stata difatti offerta dall’Agenzia;

– le spese, tuttavia, vanno compensate, giacchè l’orientamento richiamato risale a epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019 e il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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