LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13618/2018 proposto da:
D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro, 6, presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Rosaria che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gurrado Vincenzo;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, Ministero dell’Interno, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 da Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo o per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 21 marzo 2018, il Tribunale di Potenza ha rigettato le domande di D.M.A., intese ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione internazionale o la protezione umanitaria.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il racconto era assolutamente inattendibile, sia per una inverosimiglianza intrinseca sia per gli inspiegabili e inspiegati mutamenti delle versioni rese; b) che nel *****, paese di provenienza del D., non risulta l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale; c) che non emergeva, del pari, alcuna situazione di vulnerabilità del D., il quale aveva lasciato il suo Paese per l’incapacità di risolvere una questione sentimentale di carattere squisitamente privatistico, per trovare migliori condizioni di vita.
3. Avverso tale sentenza il D.M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il Tribunale omesso di applicare il principio dell’onere probatorio attenuato e di valutare la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabilito dall’art. 3, comma 5, cit.
La doglianza è inammissibile, giacchè la critica è condotta, in termini generici, senza alcun confronto con le considerazioni dedicate dal Tribunale alle ragioni di assoluta inverosimiglianza del racconto del ricorrente.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata.
Anche in questo caso la doglianza è inammissibile, in quanto le deduzioni del ricorrente sulla situazione del ***** sono assertive e rinviano genericamente a quanto sarebbe stato “documentato” in giudizio, ma senza alcuno specifico riferimento agli atti processuali.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso di spiegare perchè i fatti narrati dal ricorrente non sarebbero suscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Anche tale doglianza è inammissibile, poichè si limita a sviluppare considerazioni di carattere generale prive di qualunque correlazione con l’apparato argomentativo della decisione impugnata.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019