LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22859/2018 proposto da:
Y.F., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv.to Alessandro Ferrara che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4825/2018 del Tribunale di Napoli depositato il 5/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. 4825/2018, depositato il 05/07/2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Y.F., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione Territoriale di Caserta, senza disporre l’audizione del richiedente, aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale, in quanto reiterata rispetto a un precedente diniego, confermato in sede giurisdizionale;
Il ricorrente invero, dopo il rigetto di una prima domanda di protezione internazionale presentata nel 2014, aveva ripresentato la domanda sostenendo, tra l’altro, che dopo le elezioni presidenziali e nonostante la caduta del feroce dittatore Ya.Ja. – la situazione socio-politico-umanitaria nel proprio paese era peggiorata;
Il Tribunale adito, esclusa la necessità di fissare udienza di comparizione, ha osservato che il ricorrente non aveva prodotto gli atti del precedente giudizio e che comunque, per quanto emergeva dal ricorso, non erano stati prospettati motivi nuovi, confermando perciò l’inammissibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; ha quindi respinto le ulteriori domande di protezione umanitaria (non essendo sufficiente la permanenza del richiedente sul territorio italiano da quattro anni) e di riconoscimento del diritto di asilo (in quanto assorbito dalla esclusione dello status di rifugiato);
Avverso detto decreto lo Y. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Resiste il Ministero intimato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 9 e 11, per avere il Tribunale pronunciato l’impugnato decreto senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente, malgrado l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.
4. Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, affrontando ex professo la questione che ha dato adito alla rimessione della controversia alla trattazione odierna, “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).
5. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla Commissione.
6. A diversa conclusione non può neppure indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l’esistenza della violazione processuale in parola.
E’ bensì vero, infatti, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., Sez. I, 21/11/2016, n. 23638; Cass., Sez. V, 18/12/2014, n. 26831; Cass., Sez. IV, 19/03/2014, n. 6330). E tuttavia, è evidente che, nel caso di specie, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha palesi ricadute pregiudizievoli sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa.
7. La censura deve, di conseguenza, essere accolta con rinvio della controversia, previa cassazione del provvedimento impugnato, avanti al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019.