Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32924 del 13/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24349/2018 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in Roma V.vito Giuseppe Galati 100-c presso lo studio dell’avvocato Giardiello Enzo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammarino Giuseppe, Vigilante Franco Maurizio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal cons. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione proposta da K.F., cittadino del Bangladesh, avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Caserta gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere nato in Bangladesh, di essere di religione mussulmana e di essersi trasferito a Dacca nel 2015. Pur avendo un’istruzione superiore, il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio paese nel 2016 per raggiungere la Libia e successivamente l’Italia per via del peggioramento delle condizioni di vita (perchè non era pagato per il lavoro che svolgeva) e per le scarse condizioni di sicurezza. I rapporti con la famiglia della moglie non erano buoni, tanto che lo avevano picchiato, e la moglie a causa di ciò aveva tentato di suicidarsi, e pur essendo sopravvissuta, i familiari avevano ritenuto che il richiedente fosse colpevole delle condizioni di salute della moglie: di qui la paura di tornare anche perchè la famiglia della moglie era ricca e potente.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il Tribunale ha evidenziato la scarsa credibilità del ricorrente, con riferimento alla narrazione della sua vicenda matrimoniale ed ai rapporti con la famiglia della moglie, che dovevano essere buoni, anche per il lungo periodo di fidanzamento, mentre, non si spiega la successiva condotta di ostilità del fratello e del cugino della moglie.

Inoltre, il ricorrente non ha riferito di circostanze che possano far ritenere che, in caso di rientro nel proprio paese, egli potrebbe essere vittima di persecuzioni o correre il rischio di un danno grave alla sua incolumità o libertà personale; nè eventuali rischi derivanti da violenza generalizzata collegati a situazioni di conflitto armato, emergono dalle fonti internazionali consultate dal collegio nell’esercizio dei poteri officiosi. Il Tribunale ha rilevato come il richiedente sia espatriato per ragioni d’insicurezza socio-politica che non sono confermate dai rapporti informativi consultati, e neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro il decreto del Tribunale di Napoli è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il giudizio è stato rimesso in pubblica udienza, dall’ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile di questa Corte n. 9164/19.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità del decreto, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, per aver escluso la necessità dell’udienza di comparizione, pur in assenza della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità del decreto, per omessa motivazione in ordine alla mancata fissazione dell’udienza, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis comma 11, lett. a) e b) in combinato con l’art. 111 Cost. e con l’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass.- n. 32029/18, 10786/19, 5973/19, v. anche Cass. n. 2817/19, la quale pur ribadendo l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis ha precisato che ciò non comporta automaticamente la necessità di dar corso alla audizione del richiedente; Corte giust. 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

Nel caso di specie, Il Tribunale di Napoli ha disatteso il superiore principio di diritto, in quanto ha ritenuto che poichè la videoregistrazione non era obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio, non fosse applicabile il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 nella versione attualmente vigente, laddove alla lett. a) prevede che “l’udienza è altresì disposta…” se “la videoregistrazione non è disponibile”.

Il decreto va, pertanto, cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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