LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Pres. f. f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente Sezione –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20866-2017 proposto da:
D.A.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO NEVONI;
– ricorrente –
contro
S.D., nella qualità di Curatore Fallimentare del *****
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE depositato il 29/05/2017 (r.g. n. 1/2015);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere BISOGNI GIACINTO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con la declaratoria della giurisdizione del G.O.;
udito l’Avvocato Marco Paolo Ferrari.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
D.A.F.R. ha chiesto al Tribunale di Udine la liquidazione del compenso relativo all’espletamento del suo incarico di commissario giudiziale di ***** s.p.a nella fase successiva alla sentenza che aveva accertato lo stato di insolvenza e sino alla successiva dichiarazione di fallimento con nomina di altra persona come curatore fallimentare.
Il Tribunale di Udine ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. rilevando che, in base al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47, (come novellato dal D.L. n. 134 del 2012, art. 50, comma 1, lett. d) l’ammontare del compenso e i criteri di liquidazione sono determinati dal Ministro dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Propone ricorso per regolamento di giurisdizione D.A.F.R. e chiede che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario dato che il decreto ministeriale da emanare in base alla disposizione di cui all’art. 47, citata dal Tribunale di Udine, ha un carattere generale di indicazione dei parametri per la liquidazione del compenso che rimane però di competenza del Tribunale. Peraltro, rileva il ricorrente, la disposizione in questione non si applica ratione temporis al caso in esame.
Non svolge difese il Fallimento ***** s.p.a..
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato n data 29 maggio 2019 le proprie conclusioni scritte di accoglimento del ricorso con conseguente dichiarazione di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
Il ricorso è fondato.
Come rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, al Ministro dello Sviluppo Economico è attribuita unicamente la competenza a emanare la normativa necessaria a fissare i parametri generali per la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali e non la competenza a provvedere su ogni singola richiesta di liquidazione, competenza che spetta invece ai Tribunali. A tali conclusioni deve pervenirsi sulla base del riscontro del dato testuale della norma in questione cui corrisponde una interpretazione sistematica e logica della materia (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1602 del 22 gennaio 2009 e n. 9407 dell’8 maggio 2015). Sotto quest’ultimo profilo non solo il sistema così delineato corrisponde a quanto previsto per le procedure fallimentari, rispetto alle quali il Ministro della Giustizia fissa con decreto i parametri generali per la liquidazione dei compensi spettanti ai curatori fallimentari mentre sono i curatori fallimentari a liquidare i compensi nelle singole procedure, ma presenta anche evidenti ragioni di opportunità. Anche la normativa successivamente emanata (D.M. 3 novembre 2016 attuativo anche esso del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47, nel testo vigente dopo la novella del 2012) conferma del resto (art. 3, commi 1 e 16) l’attribuzione della competenza alla liquidazione dei compensi ai tribunali e la soggezione di ogni singola liquidazione ai parametri generali dettati dal decreto ministeriale.
Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, previa dichiarazione della giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, e rimessa la controversia al Tribunale di Udine anche per la regolazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019