Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.32975 del 13/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Pres. f. f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente Sezione –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30088-2018 proposto da:

G.D., R.D.A., rispettivamente padre e madre adottiva del minorenne Ro.De.An., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA, COMUNE DI QUATTRO CASTELLA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2532/2018 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di BOLOGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dal Consigliere BISOGNI GIACINTO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, il quale chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO IN FATTO

che:

I sigg.ri R.D.A. e G.D. hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato con memoria difensiva, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano in ordine al procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Bologna e avente ad oggetto la loro reintegrazione nella piena responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Ro.De.An.. Hanno esposto quanto segue.

Il ***** era nato in ***** il piccolo De.An. figlio non riconosciuto dalla madre, cittadina bulgara, riconosciuto invece dal sig. R. di cui aveva assunto il cognome. Essendo il sig. R. coniugato con la sig.ra G. quest’ultima dopo la separazione di fatto intercorsa con il marito aveva chiesto al Tribunale di Sofia di poter adottare il bambino quale coniuge del padre e in considerazione del consenso espresso dalla madre biologica. Il Tribunale di Sofia ha disposto l’adozione con sentenza n. 1711/2011 e conseguentemente è stato adeguato il certificato di nascita da cui risulta la cittadinanza bulgara del bambino e la sua filiazione da R.D.A. e la sua adozione da parte di G.D..

La sig.ra G. ha proposto domanda di adozione del minore anche al Tribunale per i minorenni di Bologna. In tale procedimento è stato disposto un esame genetico sulla persona del sig. R. al fine di verificare l’effettiva filiazione del bambino, esame a cui egli si è sottratto.

Con decreto del 25 novembre 2011 il Tribunale per i minorenni di Bologna ha dichiarato decaduti i sigg.ri R. e G. dalla responsabilità genitoriale. In seguito a tale pronuncia. basata sul presupposto del presumibile difetto di filiazione naturale, il Procuratore presso il Tribunale minorile bolognese ha richiesto e ottenuto l’apertura di un procedimento di adottabilità. Nel corso di tale procedimento i sigg.ri R. sono tornati ad abitare in ***** portando con sè il piccolo D.A. dove sono rimasti tuttora senza dare seguito alla ingiunzione di ricondurre il minore in Italia anche in vista di un affidamento a una famiglia disponibile alla adozione. Ne è derivato un procedimento penale a carico degli odierni ricorrenti per sottrazione di minore e elusione dei provvedimenti giudiziari a sua tutela. Il procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Reggio Emilia in data 25 marzo 2014.

Successivamente gli odierni ricorrenti hanno proposto al Tribunale per i minorenni di Bologna due ricorsi per ottenere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale. Il primo ricorso è stato definito con Decreto del 30 luglio 2015 -11 settembre 2015 con il quale si è dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda proposta in ragione della residenza del minore in *****. Nel procedimento instaurato in seguito alla proposizione di un nuovo ricorso sono state adite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ricorso per regolamento di giurisdizione al fine di affermare da subito e in via definitive la potestas iudicandi del Giudice minorile italiano.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

I procedimenti de potestate sono indissolubilmente legati a una condizione di esercizio attuale della responsabilità genitoriale e come tali sono inscindibilmente riferibili, per ciò che concerne la competenza ad emanarli e a revocarli o modificarli, esclusivamente alla residenza abituale del minore nel cui interesse sono pronunciati dal Giudice più vicino al luogo in cui si svolge la sua vita e pertanto situato nella migliore situazione per valutare i provvedimenti da adottare al fine di tutelarne la cura, l’educazione e la crescita.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate”, l’art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale (Cass. Civ. S.U. n. 1984 del 13 febbraio 2012, n. 16864 del 2 agosto 2011 e n. 22238 del 21 ottobre 2009).

Nel caso in esame non è controverso che il minore risieda stabilmente in *****, attualmente e al momento della proposizione del ricorso per la revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ciò esclude la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana a provvedere sulla domanda di revoca del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, provvedimento che non ha alcun riconoscimento ed efficacia nell’attuale luogo di residenza del minore e non ha alcuna attuazione concreta nel territorio italiano.

Solo lo stabile trasferimento del minore in Italia, determinando la riviviscenza dell’efficacia del provvedimento emanato dal Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 25 novembre 2011, potrà legittimare la proposizione, davanti all’autorità giudiziaria italiana competente, della richiesta di revoca o modifica del provvedimento de potestate, alla luce delle circostanze sopravvenute nel lungo tempo intercorso e avuto riguardo alla condizione attuale del minore e alla capacità genitoriale attuale degli odierni ricorrenti. Circostanze rispetto alle quali il Giudice italiano allo stato è sfornito di potestas iudicandi proprio in relazione all’estraneità della residenza del minore al territorio nazionale e quindi alla inidoneità del Giudice italiano a valutare la condizione attuale del minore e a riesaminare un provvedimento che non ha alcuna efficacia e incidenza sulla sua attuale situazione di vita. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

Dispone che in caso di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza sia omessa la indicazione dei nominativi dei ricorrenti e del minore.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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