Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32994 del 13/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10817/2016 proposto da:

POLESINE ACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.L., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO CORRAINI e CINZIA SILVESTRI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA di ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ECUADOR n. 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentato e difeso dall’avvocato LICIA PAPARELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

FATTI DI CAUSA

A seguito dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte di Appello di Venezia ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., in data 9.2.2016, P.L. e Polesine Acque S.p.A., con ricorso notificato il 19.4.2016, hanno invocato la cassazione della sentenza di primo grado n. 169015 resa dal Tribunale di Rovigo in data 9.2.2015.

Ha resistito con controricorso la Provincia di Rovigo.

In forza di procura alle liti autenticata nelle firme dal notaio C. in Rovigo, rep. *****, si è costituita nel presente giudizio di legittimità, nell’interesse dei ricorrenti, l’avv. Cinzia Silvestri in aggiunta all’avv. Antonio Corraini, già nominato con procura speciale unita al ricorso per cassazione.

In data 11.9.2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso concordata ed accettata dalla parte contro ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della rinuncia depositata, debitamente sottoscritta dai procuratori di ambo le parti, muniti di specifica procura a transigere e rinunciare, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese, avendo le parti nell’atto di cui sopra espressamente chiesto la loro compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Civile Seconda, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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