Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33030 del 14/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18982/2018 R.G. proposto da:

V.A., C.F. *****, res. Ortona, rapp.to e difeso dall’avv. Luciano Carinci del Foro di Chieti giusta procura a margine del ricorso, elett. dom.to presso lo studio dell’avv. Gianluca Cicconetti in Roma, Via Flaminia n. 441;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. *****; AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. *****, rapp.te e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge sono dom.te in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sez. Distacc. di Pescara Sez.6 N. 110/06/2017 depositata il 5 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

RILEVATO

che:

V.A. impugnava innanzi alla CTP di Chieti la cartella di pagamento N. *****, emessa da Equitalia Centro s.p.a., con il quale questa, sulla scorta di avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara il 23.07.2013, mai impugnato, gli aveva richiesto, in qualità di coobbligato solidale, il pagamento del PREU relativo all’esercizio 2008, nella misura di Euro 186.211,90. Per quanto di residua rilevanza nel presente giudizio, il V. aveva dedotto la nullità della cartella per non essersi completato il procedimento notificatorio, in assenza dell’invio della CAD, in quanto il plico raccomandato era stato consegnato a persona diversa dal destinatario; quindi infondatezza e prescrizione della pretesa.

Nel contraddittorio con l’Agenzia e con il Concessionario per la riscossione, l’adita CTP con sentenza N. 334/01/2016, aveva respinto il ricorso; sentenza confermata, su appello del contribuente, dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza oggi impugnata: i Giudici d’appello hanno ritenuto che, avendo Equitalia Centro prodotto la copia degli atti di notifica ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, questa, effettuata a mani di persona qualificatasi come addetta alla casa del destinatario, dovesse considerarsi completa; e che comunque l’avvenuta tempestiva proposizione del ricorso integrava i presupposti di sanatoria dell’eventuale nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e di costante giurisprudenza di legittimità in tal senso. Ne conseguiva l’assorbimento di ogni altra doglianza.

Il V. ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14.06.2018 ed articolato su tre motivi di censura.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle more succeduta alla Società Concessionaria, resistono con unico controricorso notificato il 13.07.2018.

Considerato che:

Il V. denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: essendo stato provato documetalmente che il messo notificatore aveva consegnato il plico contenente la cartella a D.B.G., e, mediante dichiarazione del datore di lavoro, che costei svolgeva occasionalmente attività di assistenza domiciliare a favore di persona anziana, la consegna a persona che non aveva alcuna relazione con il destinatario integrerebbe inesistenza e non mera nullità della notifica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27 che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo tenuto conto della circostanza del mancato invio della CAN, non avendo Equitalia prodotto prova meno della ricezione della stessa, Anche per tale ragione la notifica meramente nulla.

Infine con il terzo motivo il V. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4 e art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR totalmente omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dal ricorrente circa l’avvenuto invio della predetta CAN (peraltro mai pervenuta) a mezzo di operatore postale privato (Nexive) anzichè mediante il Servizio di Poste Italiane al quale, nella vigenza del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, competeva la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e di quelli ad esso assimilati.

Il primo motivo è infondato.

E’ ormai consolidato il principio secondo il quale, in tema di notificazioni “l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SU 20.07.2016 n. 14716; Cass. sez.V 28.10.2016 n. 21865); e le SU di questa Corte hanno ulteriormente specificato che tale conformità al modello legale sussiste ogni volta che l’attività di trasmissione sia stata svolta da “un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività…” e che la consegna sia esitata nel “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta”.

Nel caso di specie, avendo la notifica, eseguita da soggetto qualificato (messo notificatore), raggiunto un consegnatario all’interno della residenza del destinatario, sussistono entrambi i presupposti essenziali per l’esistenza della notificazione; sicchè la verifica della corretta qualifica soggettiva di “addetta alla casa” della consegnataria D.B.G., potendo integrare al più una causa di nullità della notificazione, è irrilevante, siccome non intaccherebbe la correttezza del principio applicato dalla CTR, e cioè della sopravvenuta sanatoria del vizio per evidente raggiungimento dello scopo della notifica medesima, in ragione della corretta e tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario della cartella.

L’affermazione di tale principio consente di ritenere parimenti infondate anche gli ulteriori motivi, con i quali si deduce, di fatto, la medesima violazione, in quanto il ricorso a servizio postale privato per l’invio della CAN (dedotto con il terzo motivo) equivale a mancato invio della CAN medesima (oggetto della censura contenuta nel secondo motivo); non senza rilevare che il secondo, ancorchè erroneamente intestato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è enunciato come “violazione e falsa applicazione” di norme e formulato (e deve essere inteso) come contenente censura per errore di diritto.

Infatti il mancato perfezionamento della fase di comunicazione dell’avviso di notifica, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, comporta un vizio successivo all’avvenuta consegna dell’atto impositivo ad uno dei soggetti indicati dalle disposizioni in tema di notifica; vizio perciò irrilevante per escluderne la corrispondenza allo schema legale della notificazione e determinante una mera causa di nullità del procedimento notificatorio, come tale sempre sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; norma quest’ultima applicabile anche agli atti impositivi ed esecutivi tributari in virtù del richiamo alle norme del c.p.c. contenuto nel menzionato art. 60, a sua volta richiamato nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (oltre la stessa pronuncia Cass. n. 2728/2011 invocata dal ricorrente, cfr. Cass. 15.03.2017 n. 6678; Cass. sez.VI-V ord. 12.07.2017 n. 17198; Cass. 9.05.2018 n. 11043; Cass. sez.V 30.10.2018 n. 27561; Cass. sez.VI-V ord. 5.03.2019 n. 6417).

Il ricorso deve pertanto essere respinto con la conseguente condanna del V. a rifondere agli Enti controricorrenti le spese della presente fase di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni per disporre a carico del ricorrente per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle controricorrenti delle spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 5.800,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 dicembre 2019

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