Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.33037 del 16/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16901-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.E., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA RAFFO, MARIO PIETRO MAZZUCCO, con studio in GENOVA P.ZZA CORVETTO 2/6 delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza. 65/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata ii 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato ROSATI per delega degli avvocati RAFFO e MAZZUCCO che si riporta.

FATTI DI CAUSA

La contribuente conduce attività di parrucchiera ed era attinta da avviso di accertamento notificatole in data 14 marzo 2007, ove si rettificava il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2003 da Euro 10.144,00 a Euro 24.338,00, con conseguente ripresa a tassazione e irrogazione di sanzioni.

Insorge la contribuente contestando i presupposti per l’accertamento analitico induttivo, più specificamente sostenendo che la composizione magazzino prodotti, il monte ore della titolare e dei dipendenti rispetto le prestazioni documentante non consentisse di ritenere inattendibile la scritturazione contabile e disattenderla per una ricostruzione induttiva.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente.

Ricorre l’Ufficio con due motivi. Replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.

RAGIONI DELLE DECISIONE Con il primo motivo di lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su punti decisivi, segnatamente in ordine alle evenienze probatorie ed alla confutazione degli argomenti prospettati dall’Ufficio a sostegno della ripresa a tassazione.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. V, n. 5581/2011; n. 24313/2018).

Pur da un’attenta lettura della sentenza, il ragionamento della CTR non si evince neppure facendo riferimento alla sua parte narrativa, di talchè non si riesce a capire quali evenienze abbiano condotto il suo convincimento, non potendosi lasciare all’interpretazione della Corte il compito di integrarla con motivazioni ipotetiche e congetturali (cfr. in questi termini, Cass. S.U. n. 22232/2016).

Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nella sostanza contestandosi falsa applicazione o errata interpretazione dei presupposti per l’accertamento induttivo nelle sue diverse graduazioni.

Il motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del precedente.

In definitiva, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per la Liguria cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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