LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso 22551-2017 proposto da:
FERROVIENORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo STUDIO LEGALE MALENA ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MASCOLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2732/2017 della COMM.TRIE.REG. di MILANO, depositata il 21/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, è stata rigettata la domanda della società volta all’accertamento del proprio diritto al rimborso IRAP (relativamente all’anno 2009, per un importo di Euro 545.210,00) in ragione della mancata fruizione delle deduzioni previste – per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, a favore di determinate imprese, con esclusione di quelle “operanti in concessione e a tariffa” nei settori, tra l’altro, dei trasporti e delle infrastrutture – dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, lett. a), nn. 2 e 4;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso FERROVIENORD S.p.A., affidato a tre motivi;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
la società ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la FERROVIENORD S.p.A. denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto acclarato, da un lato, che essa abbia operato in forza di una “concessione traslativa” e, dall’altro, che il corrispettivo costituito dalla “tariffa” sia stato fissato in misura tale da assicurare l’equilibrio economico e finanziario dell’investimento e della connessa gestione in forza di accordi contenenti meccanismi di riequilibrio dell’importo complessivamente erogato dalla Regione Lombardia, senza tuttavia indicare le ragioni di supporto a tali determinazioni;
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, nonchè violazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, comma 1, lett. uu), vv), zz) e art. 165, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto che essa società abbia operato in regime di concessione traslativa;
con il terzo motivo – denunziando violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la CTR abbia riconosciuto la sussistenza della “tariffa remuneratoria”;
il primo motivo è fondato (con assorbimento degli altri due), poichè, quanto alla ritenuta sussistenza di una concessione traslativa e non di un contratto di servizio, la motivazione – i.e.: “Sotto il profilo giuridico, risulta acclarato che la Società contribuente opera in forza di una concessione traslativa, e cioè di un provvedimento con il quale la Regione Lombardia ha conferito ad un soggetto privato diritti e potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla Pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intende esercitare direttamente” – è all’evidenza inidonea ad esplicitare le ragioni di supporto alle raggiunte conclusioni;
del pari, quanto alla ritenuta sussistenza di una tariffa remuneratoria, la motivazione – i.e.: “Sotto il profilo economico, risulta, altresì, acclarato che l’attività svolta dalla Società contribuente è svolta a fronte di un corrispettivo costituito da una tariffa, e cioè da un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione, in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. (…) risulta che gli accordi stipulati prevedono meccanismi di riequilibrio dell’importo complessivamente erogato dalla Regione Lombardia, al fine inequivocabile di consentire l’equilibrio economico dei bilanci relativi ai servizi resi da Ferrovie Nord” – si risolve in una conclusione imperniata sull’esame e valutazione di fatti non esplicitati nonchè di accordi genericamente richiamati senza una minima indicazione ed illustrazione delle clausole di interesse;
le ragioni in questione non sono del resto ricavabili – diversamente da quanto sostenuto in controricorso – dal sintetico richiamo, effettuato in sentenza, alla “ricostruzione normativa” nonchè “a quella relativa alla determinazione IRAP dovuta”, operate negli atti defensionali dell’Agenzia delle Entrate, attesa la non significatività dei passi dei predetti atti riportati in sentenza, peraltro coincidenti con quelli indicati (e sopra illustrati) nella parte motiva, con l’unica aggiunta del seguente: “A conferma poi della assenza di una gestione del servizio a rischio della stessa contribuente, richiama quanto scritto dalla Società nella Relazione sulla Gestione relativa al bilancio 2009 e a quella sul bilancio 2010”;
mancando del tutto le argomentazioni esplicative delle ragioni della decisione (cfr., in tema di motivazione apparente, Cass., sez. un., n. 22232/2016, ove è affermato che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”), il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione Tributaria Regionale della Lombardia, affinchè riesamini integralmente il merito della controversia nuovamente sottopostagli, oltre a provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, assorbiti gli altri, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019