LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31322-2018 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61 C, presso lo studio GELODI AMOROSO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO AMOROSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 773/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
M.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 773/2018, depositata il 19.03.2018, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef anno 2009, confermando la sentenza di primo grado che annullava la cartella esattoriale, dichiarava la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio “per la particolarità della vicenda”.
L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non le condizioni previste dalla legge per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009;
2.2. detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;
2.3. siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 2206/2019);
2.4. nella fattispecie in esame, la CTR, si è limitata a giustificare la compensazione delle spese per la “particolarità della vicenda”, mentre la compensazione delle spese è legittimata dalla motivazione esplicita sulle specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo (così Cass. n. 14411 del 14/07/2016; v. anche Cass. n. 22310 del 25/09/2017).
2.5. Siffatte ragioni risultano pertanto insufficienti e non aderenti al dato normativo e alla sua ratio, anche rispetto al contenuto delle specifiche censure della contribuente, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost..
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del doppio grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019