LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15059/2016 proposto da:
SICOMED SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI OSVALDO PICCIRILLI;
– ricorrente –
e contro
UNIONE DEI COMUNI CITTA’ DELLA FRENTAIA & COSTA TRABOCCHI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 34/2016 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
FATTI DI CAUSA
1. – La società Sicomed s.n.c. propose opposizione avverso il verbale di contestazione del 23/8/2007, col quale le era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, in ragione dell’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Città di Frentania e Costa dei Trabocchi”, relativamente ad un autoveicolo di sua proprietà.
Il Giudice di pace di Casalbordino rigettò l’opposizione.
2. – Sul gravame proposto dalla Sicomed s.n.c., il Tribunale di Vasto confermò la sentenza di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha la Sicomed proposto ricorso sulla base di sette motivi.
L’Unione dei Comuni “Città di Frentania e Costa dei Trabocchi”, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto la conformità a legge della sanzione irrogata, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dell’autovelox utilizzato per rilevare l’infrazione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Com’è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 (“Nuovo C.d.S.”), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” (Corte Cost., n. 113 del 29.4.2015).
Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass., Sez. 2, n. 9645 del 11/05/2016; Cass., Sez. 6-2, n. 533 del 11/01/2018). L’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione (per il principio secondo cui, una volta provata l’omologazione dell’apparecchio, la pubblica amministrazione non ha l’onere di provare la perdurante funzionalità del medesimo, Cass., Sez. 2, n. 17361 del 25/06/2008; Sez. 6-2, n. 21267 del 08/10/2014).
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la funzionalità dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’infrazione (p. 3 della sentenza impugnata), sulla base di una dichiarazione di conformità recante una data successiva (24/1/2008) a quella di rilevazione dell’infrazione (23/8/2007).
Evidente che quella dichiarazione di conformità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo sul punto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
2. – Il ricorso va, pertanto, accolto relativamente al primo motivo per quanto di ragione; vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione alla censura accolta.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vasto in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019