Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33196 del 16/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7554/2017 proposto da:

Z.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO BEJOR GAJANI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI 88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

Z.F., asserendo di essere rimasto vittima, alle ore 0,50 circa del *****, mentre intento in una manovra di sorpasso era alla guida di una Seat Ibiza, di proprietà di M.C. (trasportata), di un incidente provocato da un’auto non identificata che speronava la Seat Ibiza e ne provocava la caduta in un fossato adiacente alla carreggiata, conveniva in giudizio UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, ammontanti ad Euro 246.120,58.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 55/2016, rigettava la richiesta attorea, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro, sulla base del verbale dell’incidente redatto dagli agenti di Pubblica Sicurezza e delle carenze probatorie di parte attrice, fosse da imputarsi proprio a Z.F. che aveva effettuato una manovra di sorpasso non consentita e vieppiù senza considerare la scivolosità della strada, le sue caratteristiche e lo stato dei luoghi.

La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., n. 268/2017, pubblicata il 16/01/2017, dichiarava inammissibile il ricorso in appello di Z.F., ritenuto che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, perchè, anche a prescindere dal divieto di sorpasso, la dinamica dell’incidente riferita dall’appellante e, in particolare, la presenza sul teatro di un’auto non identificata e la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell’evento, era del tutto sfornita di prova.

Avverso l’ordinanza n. 268/2017 della Corte d’Appello di Bologna e la sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Forlì propone ricorso per Cassazione Z.F., fondato complessivamente su sette motivi, i primi quattro dei quali investono l’ordinanza della Corte d’Appello, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Unipol Sai assicurazioni S.p.A., illustrato da memoria.

Con ordinanza n. 30320/2018 assunta da questa Sezione della Corte il 12 ottobre 2018, pubblicata il 22 novembre 2018, ritenuto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, al fine di verificare tanto il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quanto di quelle di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, era stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e art. 11 Cost., comma 7, per violazione degli artt. 100,329,342,343,345 e 346 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Il ricorrente lamenta il fatto che l’appellato si sia limitato a riproporre le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, anzichè proporre appello incidentale condizionato, così determinando la formazione del giudicato interno, ex art. 329 c.p.c., sul fatto che l’incidente si era verificato per effetto dello scontro con una Opel nera non identificata. Unipol Sai avrebbe, a suo giudizio, dovuto proporre ricorso incidentale condizionato nei confronti della motivazione della sentenza di primo grado che così ricostruiva la dinamica dell’incidente: “giungendo nel tratto precedente alla curva destrorsa dove vige il divieto di sorpasso, Z. iniziava il sorpasso di una Opel corsa nera che viaggiava zigzagando e giungendo nei pressi della curva questo veicolo urtandolo lateralmente lo faceva sbattere verso sinistra, catapultandolo all’interno del fossato”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione degli artt. 329,342 e 345 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe violato il principio della domanda, pronunciandosi su una questione, quella del coinvolgimento di un’auto non identificata, non oggetto di impugnazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione dell’art. 101 c.p.c., art. 348 ter c.p.c., comma 1, art. 352 c.p.c. e art. 24 Cost..

La Corte d’Appello avrebbe violato il contraddittorio, essendo stata la (i) decisione sull’inammissibilità dell’appello pronunciata con ordinanza presa senza che le parti fossero sentite al riguardo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione degli artt. 101,132, comma 4, 342,348 bis, 352 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

La Corte d’Appello avrebbe sottoposto a critica non le censure contenute nell’atto di appello, ma indirettamente, attraverso l’asserita insufficienza probatoria delle istanze formulate con l’atto di appello, la decisione di primo grado nella parte non sottoposta a gravame.

5. Con il quinto motivo il ricorrente imputa alla sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Forlì di aver violato e/o falsamente applicato l’art. 148 C.d.S. e gli artt. 1227 e 2843 c.c..

Il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire rilievo alla violazione del divieto di sorpasso, essendo l’incidente stato causato non dal sopravvenire di un’auto nel senso posto di marcia, ma da una collisione con un’auto che procedeva nella sua stessa direzione, sicchè difettava il nesso causale tra il proprio comportamento e l’evento.

6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Forlì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver violato l’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, art. 148 C.d.S., comma 6 e art. 154 C.d.S., commi 1 e 3.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della condotta del conducente del veicolo che sbandando a sinistra, anzichè tenere rigorosamente la destra, mentre Z. era intento nella manovra di sorpasso, avrebbe violato gli artt. 148 e 154 C.d.S..

7. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente imputa al giudice di prime cure di aver violato l’art. 2054 c.c., comma 2, che, ponendo una pari responsabilità dei conducenti coinvolti, avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie ove era stata ritenuta non ricostruibile la dinamica dell’incidente.

8. Relativamente al motivo di ricorso numero tre – il cui eventuale accoglimento determinerebbe l’assorbimento delle altre ragioni di censura, anche di quelle rivolte contro la sentenza di primo grado, l’ammissibilità delle quali sussiste solo ove risulti ritualmente pronunziata l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. – il Collegio ritiene opportuno rimettere alla pubblica udienza la questione, di rilevanza nomofilattica, dell’interpretazione della locuzione “sentite le parti” contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, dipendendo dall’adempimento di questa specifica attività la trattazione ex art. 350 c.p.c. e la validità dell’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa alla Pubblica udienza, in ragione della natura nomofilattica delle questioni trattate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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