LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9579-2018 proposto da:
METALFLANGE IMMOBILIARE DI M.G. & C SAS, che agisce in persona del legale rappresentante M.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CASADEI;
– ricorrente –
contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale mandataria di PURPLE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MENGHINI STEFANO;
– controricorrente –
contro
NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2146/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
la Metalflange Immobiliare s.a.s. di M.G. & C., unitamente alla TEC.SID s.r.l. e a G. e M.W., propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Banca di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a. per il pagamento della somma di 540.853,52 Euro, pretesa a fronte dell’esposizione debitoria della TEC.CID, in favore della quale si erano costituiti fideiussori gli altri opponenti;
il Tribunale di Forlì dichiarò l’inefficacia della garanzia prestata dalla Metalflange Immobiliare, ordinando la cancellazione dell’ipoteca iscritta nei suoi confronti, e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli altri opponenti al pagamento della minor somma di 431,246,80 Euro;
pronunciando sul gravame proposto dalla Cassa di Risparmio di Ferrara (che aveva incorporato l’originaria opposta), la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza, accertando “la validità e l’efficacia delle fideiussioni rilasciate dalla Metalflange Imm.re s.a.s. a favore dell’allora B.C.R. di Romagna s.p.a.”, conseguentemente condannando anche la Metalflange al pagamento della somma dichiarata spettante alla Banca dal primo giudice;
la Corte ha affermato, fra l’altro, che “l’oggetto sociale della Metalflange Imm.re s.a.s. prevede(va) anche la possibilità, per la detta società, operante nel settore immobiliare, di “contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi” e che “il fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell’oggetto sociale della Metalflange era sufficiente ai fini dell’accertamento dell’efficacia, nei confronti del terzo B.C.R. di Romagna, delle garanzie in questione”, atteso che, “qualora l’atto in contestazione sia compreso nell’oggetto sociale di una società di persone, non può pretendersi che il terzo contraente effettui un’indagine per verificare se lo stesso sia o meno idoneo a soddisfare un concreto interesse per la società”; ha aggiunto che “tale profilo sarebbe sicuramente rilevante nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori per aver posto in essere atti contrari all’interesse della società (…). Il che non è nel caso di specie essendo in contestazione l’efficacia di un negozio, compreso nell’oggetto sociale della Metalflange, concluso, con un terzo, dal suo socio accomandatario”;
ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, la Metalflange Immobiliare s.a.s. di M.G. & C, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Casadeì che, in qualità di difensore distrattario, ha chiesto anche la riforma del capo della sentenza con il quale è stato condannato alla restituzione delle spese allo stesso corrisposte – quale antistatario – per il giudizio di primo grado;
ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della PURPLE SPV s.r.l., ultima cessionaria della posizione creditoria nei confronti della Metalflange.
CONSIDERATO
che, all’esito della discussione in camera di consiglio, è emersa l’opportunità di rimettere il fascicolo alla trattazione in pubblica udienza, in ragione delle questioni giuridiche sottese al ricorso, di rilevanza nomofilattica.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019